Criptovalute e Fisco: Le nuove regole dell’Agenzia delle Entrate

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Redazione Financial Panorama

Il panorama delle criptovalute è in costante evoluzione, non solo sul fronte tecnologico ma anche su quello fiscale. In un'ottica di adeguamento normativo, l'Agenzia delle Entrate ha emesso la circolare 30/E del 27 ottobre 2023, delineando le nuove disposizioni per il trattamento fiscale delle cripto-attività in conformità con la legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Uno degli aspetti chiave della circolare riguarda la custodia delle chiavi crittografiche, l'accesso al portafoglio elettronico e la gestione dei flussi finanziari. Secondo le nuove regole, il possessore di asset digitali dovrà stipulare un contratto con una banca o una società fiduciaria per la custodia delle chiavi crittografiche.

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Gli intermediari abilitati a gestire questi incarichi sono le banche, le società di intermediazione mobiliare e le società fiduciarie, come specificato nell'articolo 6 del d.lgs. n. 461 del 1997.

Un punto chiave della circolare riguarda l'opzione per il regime del risparmio amministrato, applicabile esclusivamente alla tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle cripto-attività. Questa opzione consente di adottare un regime fiscale secondo il principio di cassa, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva al 26%.

Per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, è fondamentale avere a disposizione i dati e le informazioni relative ai redditi generati dalle cripto-attività. La documentazione necessaria può includere contabili bancarie relative all'acquisto delle cripto-attività e altre informazioni fornite dagli intermediari coinvolti nelle transazioni.

Nel caso in cui il possessore di cripto-attività abbia regolarizzato la propria posizione fiscale, è richiesto di fornire copia della dichiarazione e della relazione di accompagnamento presentata all'Agenzia delle Entrate agli intermediari o operatori che gestiscono l'opzione per il regime del risparmio amministrato. Questo consente di stabilire il costo di acquisto delle cripto-attività.

I sostituti d'imposta, che possono essere sia gli intermediari che le stesse banche, hanno responsabilità chiare. Devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva entro il sedici del secondo mese successivo all'applicazione, trattenendo l'importo su ciascun reddito realizzato o ricevendo la provvista dal contribuente. Annualmente, devono anche comunicare all'amministrazione finanziaria l'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri proventi, insieme alle imposte sostitutive applicate nell'anno solare precedente.

Le nuove disposizioni delineate dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate forniscono chiarezza sul trattamento fiscale delle cripto-attività, introducendo regole specifiche per la custodia delle chiavi crittografiche e per l'applicazione del regime del risparmio amministrato. La collaborazione tra possessori di cripto-attività, intermediari e autorità fiscali diventa quindi fondamentale per garantire la corretta applicazione delle normative e per favorire la trasparenza nel settore delle criptovalute.

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